Sez. 1, Sentenza n. 2133 del 19/12/2007 Ud. (dep. 15/01/2008) Rv. 238640 - 01
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PERSONA OFFESA NEI REATI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE | Sopravvenuta abrogazione dell'art. 577 cod. proc. pen. - Impugnazione proposta prima di essa - Persistente operatività - Ragione.
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PERSONA OFFESA NEI REATI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE
L'appello proposto, agli effetti penali, dalla persona offesa costituita parte civile contro la sentenza emessa, in procedimento relativo a reato di diffamazione, prima della data di entrata in vigore dell'art. 9 della L. 20 febbraio 2006 n. 46 (modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), che ha abrogato l'art. 577 cod. proc. pen., il quale prevedeva l'esperibilità di tale rimedio, conserva la sua efficacia anche dopo quella data, stante l'assenza di una disciplina transitoria espressa in senso derogatorio, tale non potendo considerarsi quella contenuta nell'art. 10 della medesima legge, riferibile solo all'imputato e al pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 577 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)