Sez. U, Sentenza n. 27614 del 29/03/2007 Ud. (dep. 12/07/2007) Rv. 236536 - 01
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PERSONA OFFESA NEI REATI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE | Sopravvenuta abrogazione dell'art. 577 cod. proc. pen. - Impugnazione proposta prima di essa - Persistente operatività - Ragione.
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PERSONA OFFESA NEI REATI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE
L'impugnazione (nella specie appello) proposta, agli effetti penali, dalla persona offesa costituita parte civile contro la sentenza emessa, nei procedimenti relativi a reati di ingiuria e diffamazione, prima della data di entrata in vigore dell'art. 9 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, che ha abrogato l'art. 577 cod. proc. pen., il quale prevedeva l'esperibilità di tale rimedio, conserva la sua efficacia anche dopo quella data, stante l'assenza di una disciplina transitoria espressa in senso derogatorio, tale non potendo considerarsi quella contenuta nell'art. 10 della medesima legge.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 577 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 9 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)