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Sez. 3, Sentenza n. 1113 del 04/04/1969 (Rv. 339644 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - COMUNICAZIONI - FORMA - FORME DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALL'ART.136 COD PROC CIV - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339644-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - COMUNICAZIONI - FORMA - FORME DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALL'ART.136 COD PROC CIV - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

La comunicazione di cancelleria non deve essere fatta a pena di nullita in una delle tre forme previste dall'art.136 cod.proc.civ. (consegna del biglietto dal cancelliere al destinatario, il quale ne rilascia ricevuta invio per posta in piego raccomandato, notificazione a mezzo di ufficiale postale), potendo essere validamente eseguita anche in altre forme (come, ad esempio, mediante visione diretta della comunicazione da parte del procuratore, il quale appone la sua sottoscrizione sul biglietto originale), purche sia assicurata la certezza dell'avvenuta comunicazione e della relativa data. (V.719-66 massima n.321444 2239-64 605-60).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)