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Sez. 6, Sentenza n. 36428 del 30/09/2025 Cc. (dep. 07/11/2025) Rv. 288889-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE | Ordinanza di accoglimento dell'appello cautelare del pubblico ministero - Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni - Motivazione su tutti i presupposti della misura - Necessità.
Stato
decisa il 2025-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288889-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE

In tema di impugnazioni cautelari, l'ordinanza di accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di applicazione di misura personale, nel motivare, in conformità al disposto dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., in ordine a tutti i suoi presupposti - gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari e criteri di scelta del vincolo - può legittimamente fare richiamo, anche integrale, ad altro atto del procedimento, a condizione che, per un verso, sia dato conto di un autonomo esame critico degli elementi richiamati e delle ragioni della ritenuta rilevanza degli stessi e, per altro verso, si argomenti l'avvenuta valutazione delle specifiche questioni prospettate dalle parti. (In applicazione del principio, la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza con cui il tribunale, nell'accogliere l'appello del pubblico ministero avverso il diniego della richiesta di applicazione della misura cautelare, non aveva motivato in ordine alla gravità indiziaria, limitandosi a rilevare che tale valutazione era presente nel provvedimento impugnato e che la difesa non aveva avanzato specifiche doglianze al riguardo).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)