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Sez. 6, Sentenza n. 57529 del 29/11/2017 Cc. (dep. 22/12/2017) Rv. 272205 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE | Ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen. di accoglimento dell'appello del pubblico ministero - Motivazione su tutti i presupposti della misura - Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272205-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE

In tema di impugnazioni "de libertate", l'ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen. che accolga l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari personali, nel fornire, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., adeguata motivazione in relazione a tutti i presupposti della misura (gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari e criteri di scelta della misura stessa), può legittimamente fare richiamo, anche integrale, ad altro atto del procedimento, a condizione che, da un lato, il giudice dell'impugnazione cautelare dia conto del proprio esame critico degli elementi richiamati e delle ragioni della loro rilevanza e, dall'altro, mostri di aver valutato le specifiche questioni che le parti abbiano ritualmente sottoposto al suo vaglio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)