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Sez. 1, Sentenza n. 1727 del 19/05/1969 (Rv. 340743 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - GARANZIE E FIDEIUSSIONI - CONSIDERAZIONE AUTONOMA DELLA DURATA DELLA FIDEIUSSIONE - EFFETTI - FIDEIUSSIONI CONCESSE A FAVORE DI TERZI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AGEVOLAZIONE PREVISTA DALL'ART. 54 DELLA TARIFFA ALL. A DELLA LEGGE DI REGISTRO, MODIFICATO DALL'ART. 3 DELLA L. N.306 DEL 1954 - PRESTAZIONE PER PERIODI NON SUPERIORI A DUE ANNI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340743-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - GARANZIE E FIDEIUSSIONI - CONSIDERAZIONE AUTONOMA DELLA DURATA DELLA FIDEIUSSIONE - EFFETTI - FIDEIUSSIONI CONCESSE A FAVORE DI TERZI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AGEVOLAZIONE PREVISTA DALL'ART. 54 DELLA TARIFFA ALL. A DELLA LEGGE DI REGISTRO, MODIFICATO DALL'ART. 3 DELLA L. N.306 DEL 1954 - PRESTAZIONE PER PERIODI NON SUPERIORI A DUE ANNI - NOZIONE.*

Ai fini dell'imposta di registro, la durata della fideiussione va considerata autonomamente da quella dell'obbligazione principale e della efficacia della garanzia. Non rileva, a tali fini, che la garanzia possa restare operante, a termini dell'art. 1957 cod.civ., anche dopo la scadenza della obbligazione principale. La locuzione 'fideiussioni prestate per periodi non superiori a due annì di cui all'art. 54 della tariffa all. A alla legge organica di registro (RD 30 dicembre 1923, n.3269) nel testo modificato dall'art.3 della legge 25 maggio 1954 n.306, va intesa nel senso che la relativa aliquota ridotta va applicata alle fideiussioni prestate per obbligazioni che potranno contrarsi nel termine non superiore a due anni, qualunque sia l'efficacia della garanzia, in relazione alla scadenza della obbligazione principale al disposto dell'art. 1957 cod.civ.. (Conf. 3170-68, massima n.336088).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 54, Legge 25/05/1954 num. 306 art. 3, Cod. Civ. art. 1942

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)