Sez. 2, Sentenza n. 22467 del 19/10/2006 (Rv. 593026 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione disciplinato dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981 n.689 - Violazione dell'articolo 186 del nuovo codice della strada (guida sotto l'influenza dell'alcool) - Opposizione davanti al giudice di pace - Presupposto - Irrogazione di una sanzione amministrativa - Necessità - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, disciplinato dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981 n.689, con riferimento alla violazione dell'articolo 186 del nuovo codice della strada - guida sotto l'influenza dell'alcool - la competenza dell'Autorità giudiziaria (giudice di pace, nella materia "de qua", ai sensi dell'articolo 22 bis della legge 24 novembre 1981 n.689) presuppone pur sempre l'avvenuta irrogazione di una sanzione. (Nella specie, non risultando che, in uno alla contestazione di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell'articolo 186, secondo comma, codice suddetto - che invero configura un reato - fosse stata applicata al conducente una specifica sanzione amministrativa, come tale suscettibile di opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n.689, il suddetto procedimento di opposizione non è stato ritenuto configurabile dalla S.C.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)