diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9557 del 09/05/2005 (Rv. 583243 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Guida in stato di ebbrezza - Sospensione della patente di guida - Natura di sanzione amministrativa accessoria - Sussistenza - Conseguenze - Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria - Legittimità - Verbale di accertamento della violazione, costituente reato - Suscettibilità di diventare titolo esecutivo per la irrogazione di sanzione amministrativa - Esclusione - Conseguenze - Opponibilità "ex" artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 - Esclusione - Impugnabilità innanzi al Prefetto - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583243-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

La sospensione della patente conseguente al reato di guida in stato di ebbrezza è espressamente qualificata dal legislatore come sanzione amministrativa accessoria (art. 186, secondo comma C.d.S.), così che il provvedimento prefettizio che la irroghi è legittimamente impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria, per espressa previsione del comma quinto dell'art. 223 C.d.S., nelle forme dell'opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della legge 689/81, inapplicabili, invece, con riguardo al verbale di accertamento relativo alla violazione dello stesso art.186 C.d.S., atto insuscettibile di diventare titolo esecutivo per la irrogazione di una sanzione amministrativa, non impugnabile, pertanto, neanche con ricorso al Prefetto.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 2, Cod. Strada art. 223, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)