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Sez. 3, Sentenza n. 4218 del 24/04/1998 (Rv. 514866 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Surroga legale - Danno biologico e morale - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514866-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

L'Inail non ha legittimazione attiva per surrogarsi all'infortunato in voci di danno a titolo personale, non rientranti nell'assicurazione sociale, come il danno biologico e quello morale (vedi Corte Costituzionale 356 del 1991, 485 del 1991).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)