Sez. 3, Sentenza n. 4218 del 24/04/1998 (Rv. 514866 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Surroga legale - Danno biologico e morale - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
L'Inail non ha legittimazione attiva per surrogarsi all'infortunato in voci di danno a titolo personale, non rientranti nell'assicurazione sociale, come il danno biologico e quello morale (vedi Corte Costituzionale 356 del 1991, 485 del 1991).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)