Sez. L, Sentenza n. 9136 del 13/09/1997 (Rv. 507986 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Danni morali - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
Per quanto corrisposto al lavoratore a seguito di infortunio l'INAIL ha diritto di agire in surrogatoria nei confronti del responsabile civile, il quale è obbligato a rimborsare l'istituto assicuratore nei limiti dell'ammontare del risarcimento liquidato secondo le norme generali sui danni da fatto illecito, ma con esclusione dei danni morali, dovendo escludersi che la disciplina di cui al d.P.R. n.1124 del 1965 garantisca agli assicurati il ristoro dei danni diversi da quelli patrimoniali e, in particolare, di quelli morali.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)