Sez. L, Sentenza n. 1901 del 09/03/1990 (Rv. 465781 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - ANZIANITÀ DI SERVIZIO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DATAZIONE DELL'INIZIO DEL RAPPORTO SENZA TENER CONTO DEL LAVORO PRESTATO IN PRECEDENZA - DIRITTO ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE ED AGLI SCATTI DI ANZIANITÀ - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - APPLICABILITÀ - DIRITTO AL COMPUTO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ AGLI EFFETTI DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - ESERCIZIO DURANTE IL RAPPORTO - PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - ANZIANITÀ DI SERVIZIO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DATAZIONE DELL'INIZIO DEL RAPPORTO SENZA TENER CONTO DEL LAVORO PRESTATO IN PRECEDENZA - DIRITTO ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE ED AGLI SCATTI DI ANZIANITÀ - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - APPLICABILITÀ - DIRITTO AL COMPUTO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ AGLI EFFETTI DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - ESERCIZIO DURANTE IL RAPPORTO - PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
L'anzianità di servizio non è oggetto di un autonomo diritto, come tale suscettibile di prescrizione decennale decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro, ma rappresenta un fatto giuridico (come il tempo in genere) rilevante ai fini della sussistenza di specifici diritti di natura non patrimoniale (come quello ad una qualifica superiore o ad una determinata posizione nell'azienda) e patrimoniale (come quelli alla retribuzione prevista per la predetta qualifica, agli scatti di anzianità, alla indennità di fine rapporto). Ne deriva che il problema della prescrizione si pone non rispetto all'anzianità di servizio ma rispetto agli specifici diritti da essa nascenti, i quali vanno azionati nei previsti termini di legge, con l'ulteriore conseguenza che, nel caso in cui il datore di lavoro abbia datato l'inizio del rapporto di lavoro senza tener conto del lavoro in precedenza prestato, sono suscettibili di prescrizione quinquennale, per effetto del decorso del tempo in costanza del rapporto di lavoro (ove dotato di stabilità reale), il diritto alle differenze retributive e quello agli scatti di anzianità, non anche il diritto al computo della maggiore anzianità agli effetti dell'indennità di fine rapporto, sorgendo il corrispondente diritto soltanto con la cessazione del rapporto. (V 7055/88, mass n 461226; (V 306/88, mass n 456867; (V 5917/87, mass n 454307; (V 3743/85, mass n 441322).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)