Sez. L, Sentenza n. 29936 del 22/12/2008 (Rv. 606157 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Declaratoria di inefficacia del licenziamento - Obbligazione contributiva del datore di lavoro - Impossibilità di reintegrazione del lavoratore - Per effetto della cessazione dell'impresa - Rilevanza - Esclusione - Permanenza dell'obbligo - Sussistenza - Limiti - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
In caso di declaratoria di inefficacia del licenziamento il datore del lavoro è obbligato a pagare i contributi previdenziali anche nell'ipotesi di impossibilità della reintegrazione determinata dall'intervenuta cessazione dell'attività dell'impresa, atteso che, in detta ipotesi, il rapporto di lavoro deve intendersi ricostituito e prosegue, anche in assenza di effettive prestazioni lavorative, dal momento dell'illegittimo recesso datoriale fino alla risoluzione del rapporto dovuta al venir meno dell'azienda.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)