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Sez. L, Sentenza n. 7934 del 01/04/2009 (Rv. 608045 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Declaratoria di illegittimità del licenziamento - Obbligazione contributiva del datore di lavoro nel periodo dal licenziamento alla reintegrazione - Configurabilità dell'evasione o omissione contributiva - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608045-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE

L'omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento, dichiarato illegittimo, e la reintegrazione non rientra in alcuna delle fattispecie di evasione o omissione sanzionate dall'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, applicabile "ratione temporis", né alcuna sanzione può essere irrogata per il ritardato versamento adducendo l'efficacia retroattiva che esplica la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, atteso che il rapporto assicurativo non è assistito dalla medesima "fictio iuris" che caratterizza il rapporto di lavoro (che si considera, "de iure", come mai interrotto). Ne consegue che l'efficacia del licenziamento, costitutiva della cessazione del rapporto di lavoro, determina, nei rapporti tra datore obbligato ed ente previdenziale, l'impossibilità dei versamenti secondo le scadenze prefissate, e l'obbligazione contributiva non può, quindi, rivivere, retroattivamente, al momento della reintegra, sì da determinare la mora del debitore nei confronti dell'ente previdenziale e l'irrogazione della sanzione per la relativa omissione contributiva.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)