Sez. 1, Sentenza n. 6282 del 30/03/2004 (Rv. 571657 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI | Reiezione, con ordinanza, della istanza di sequestro e decisione, con sentenza, sul merito - Pronuncia sulle spese contenuta nell'ordinanza - Censurabilità in Cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI
È inammissibile il ricorso per Cassazione proposto avverso la pronuncia di compensazione delle spese del procedimento cautelare adottata con ordinanza dal giudice del merito, non essendo ammesso tale rimedio straordinario - che comunque non potrebbe essere adoperato per censurare vizi di insufficiente e contraddittoria motivazione - avverso una decisione suscettibile di reclamo ai sensi dell'art. 669 - terdecies cod. proc. civ. (Nella specie, avendo il giudice del merito pronunciato con ordinanza sulla istanza di sequestro, compensando le spese del procedimento cautelare, e con sentenza sul merito della causa, tenendo conto, nella determinazione delle spese del giudizio, della pronuncia adottata sulla istanza cautelare, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso rivolto direttamente contro la statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)