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Sez. 1, Sentenza n. 11709 del 01/08/2003 (Rv. 565556 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Statuizione sulle spese - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565556-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE

In tema di provvedimenti cautelari, la statuizione sulle spese di lite, sia che la si consideri soltanto opponibile (ai sensi dell'art. 669 septies, ultimo comma, cod. proc. civ.), sia che la si consideri reclamabile al collegio (da sola o unitamente al provvedimento di rigetto della richiesta cautelare), sia che venga emessa del giudice monocratico, sia che venga emessa dal collegio in sede di reclamo avverso la condanna o la compensazione delle spese stesse, resta in ogni caso opponibile dinanzi al medesimo giudice che l'ha pronunciata e non è, pertanto, impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)