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Sez. 3, Sentenza n. 19994 del 21/09/2016 Cc. (dep. 27/04/2017) Rv. 269763 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributaria - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Profitto del reato - Individuazione - Sottrazione degli importi alla loro destinazione fiscale - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269763-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, e rimane inalterato anche nella ipotesi di sospensione della esecutività dell'atto impugnato disposto dalla commissione tributaria, venendo meno solo a seguito dello sgravio da parte della Agenzia delle Entrate o dell'annullamento della pretesa fiscale con decisione, anche non definitiva, del giudice tributario. (Fattispecie di sequestro preventivo per equivalente finalizzato allla confisca del profitto del reato di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, nella quale la Corte ha escluso l'incidenza sui presupposti del vincolo cautelare dell'intervenuta sospensione, in sede di giustizia tributaria, dell'esecutività dell'avviso di accertamento, evidenziandone la natura di provvedimento ad efficacia limitata e a cognizione sommaria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)