Sez. 3, Sentenza n. 39187 del 02/07/2015 Cc. (dep. 28/09/2015) Rv. 264789 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Profitto del reato confiscabile per equivalente - Individuazione - Conseguenze - Sequestro preventivo - Ammissibilità - Limiti.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche per equivalente, del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all'ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di "sgravio" da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)