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Sez. 2, Sentenza n. 8778 del 26/11/1987 (Rv. 456165 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - ANNULLAMENTO - RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE - AZIONE RELATIVA - NATURA - ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1987-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456165-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - ANNULLAMENTO - RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE - AZIONE RELATIVA - NATURA - ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO.*

L'Azione con la quale l'espropriato, a seguito di annullamento del decreto di espropriazione, chiede la restituzione dell'immobile espropriato va qualificata come Azione personale di restituzione, in quanto non viene in discussione il titolo di appartenenza della cosa all'attore (proprietà o altro diritto reale), ma il titolo di attribuzione della stessa al convenuto, con la conseguenza che l'accoglimento della domanda è condizionato alla prova del venir meno del titolo attributivo della cosa all'espropriante e non già alla prova del titolo del richiedente. (Conf 439/85, mass n 438648; (Conf 2447/79, mass n 398760).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)