Sez. 2 - , Ordinanza n. 22561 del 16/10/2020 (Rv. 659331 - 01)
URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE | Immobili abusivi - Negozi traslativi - Nullità dichiarata con sentenza non passata in cosa giudicata - Sanatoria edilizia - Effetto convalidante - Configurabilità - Nullità dichiarata con sentenza irrevocabile e trascritta - Efficacia retroattiva della sanatoria - Limiti.
URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE
In tema di abusivismo edilizio, l'art. 2, comma 57, della l. n. 662 del 1996, rende operante, a seguito del rilascio della concessione in sanatoria di cui all'art. 39 della l. n. 724 del 1994, la regola della retroattività della convalida del negozio traslativo del quale non sia stata dichiarata la nullità con sentenza passata in giudicato; ove, al contrario, detta nullità sia stata dichiarata con sentenza irrevocabile e trascritta, alle parti è consentito di conferire efficacia retroattiva alla sanatoria, salvi gli effetti della trascrizione a favore dei terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 57 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)