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Sez. 2, Sentenza n. 11255 del 20/05/2011 (Rv. 618133 - 01)

URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE | Immobili abusivi - Negozi traslativi - Nullità dichiarata con sentenza non passata in cosa giudicata - Sanatoria edilizia - Effetto convalidante - Configurabilità - Limiti - Efficacia retroattiva della sanatoria - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2011-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618133-01

URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE

In tema di abusivismo edilizio, l'art. 2, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rende operante, a seguito del rilascio della concessione in sanatoria di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la regola della retroattività della convalida dell'atto del quale non sia stata, con sentenza passata in giudicato, dichiarata la nullità; ove, però, detta nullità sia stata dichiarata con sentenza irrevocabile e trascritta, alle parti è consentito di conferire efficacia retroattiva alla sanatoria, salvi gli effetti della trascrizione a favore dei terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)