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Sez. L, Sentenza n. 3014 del 24/05/1979 (Rv. 399356 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITA - QUATTORDICESIMA MENSILITA - DETERMINAZIONE - DIPENDENTI DI IMPRESE COMMERCIALI - PREMIO AZIENDALE DEL DIECI PER CENTO EX ART 161 DEL CCNL 21 LUGLIO 1970 - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399356-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITA - QUATTORDICESIMA MENSILITA - DETERMINAZIONE - DIPENDENTI DI IMPRESE COMMERCIALI - PREMIO AZIENDALE DEL DIECI PER CENTO EX ART 161 DEL CCNL 21 LUGLIO 1970 - INCLUSIONE.*

Non e censurabile la sentenza del merito, secondo cui nell'importo della tredicesima e quattordicesima mensilita, spettante ai dipendenti delle imprese commerciali e comprendente tutte le retribuzioni in atto con la esclusione dei soli assegni familiari, deve essere computato anche il premio aziendale del dieci per cento sulla paga tabellare, previsto dall'art 161 del CCNL 31 luglio 1970 per i dipendenti delle imprese commerciali ed avente natura retributiva siccome legato alle prestazioni di lavoro effettivamente svolto. (Conf 858/77, mass n 384473).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 31/07/1970 num. 155, Contr. Coll. 31/07/1970 num. 161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)