Sez. 3, Sentenza n. 859 del 02/03/1977 (Rv. 384473 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - ACCERTAMENTO - VINCOLATIVITA - NEI CONFRONTI DEI TERZI ESTRANEI AL GIUDIZIO PENALE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - ATTI ASSUNTI NEL GIUDIZIO PENALE - IRRILEVANZA PROBATORIA NEL GIUDIZIO CIVILE - ESCLUSIONE - UTILIZZAZIONE QUALI INDIZI DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - ACCERTAMENTO - VINCOLATIVITA - NEI CONFRONTI DEI TERZI ESTRANEI AL GIUDIZIO PENALE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - ATTI ASSUNTI NEL GIUDIZIO PENALE - IRRILEVANZA PROBATORIA NEL GIUDIZIO CIVILE - ESCLUSIONE - UTILIZZAZIONE QUALI INDIZI DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITA.*
La dichiarazione d'illegittimita costituzionale dell'art 28 cod proc pen, per la parte in cui rendeva vincolante l'accertamento dei fatti materiali oggetto del giudizio penale anche nei confronti dei terzi che si erano trovati nella impossibilita giuridica o di fatto di partecipare al giudizio penale, non comporta l'assoluta irrilevanza probatoria, nei giudizi civili in cui siano parti tali soggetti, degli Atti assunti nel processo penale. Puo, quindi, ammettersi, in Sede civile sia una nuova valutazione degli stessi fatti accertati in Sede penale, sia l'assunzione di prove in contrario, senza che operi la preclusione derivante dal giudicato penale; gli accertamenti contenuti in quest'ultimo possono, in Mancanza di prova contraria, essere assunti dal giudice civile a fondamento della sua decisione, sia pure con il limitato valore probatorio di indizi, in special modo quando l'interessato non ne abbia contestato la veridicita. (V 315/76, mass n 378988; (V 55/71 Corte cost).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)