Sez. 1, Sentenza n. 1840 del 02/12/1981 Cc. (dep. 13/02/1982) Rv. 152151 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI O ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - ENUNCIAZIONE DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - INDICAZIONE DELLE FONTI - SUFFICIENZA - SPECIFICAZIONE DELLE RAGIONI DI RILEVANZA - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI O ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - ENUNCIAZIONE DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - INDICAZIONE DELLE FONTI - SUFFICIENZA - SPECIFICAZIONE DELLE RAGIONI DI RILEVANZA - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*
Perché il giudice assolva l'Obbligo della motivazione del mandato di cattura è sufficiente che egli indichi le fonti da cui ha desunto gli indizi di colpevolezza, non essendo dalla legge richiesto che vengano esposte anche le ragioni per cui un determinato elemento è ritenuto dotato di Rilevanza indiziaria, né una valutazione esplicita di tali elementi, essendo sufficiente la loro enunciazione, anche se sommaria, dovendosi contemperare l'interesse dell'imputato con l'esigenza di salvaguardia del segreto istruttorio. (Conf., con riferimento alla necessità della indicazione delle fonti, mass. N. 148648, 134202, 131820, 122464; contra, nel senso che è sufficiente il richiamo del tipo di elemento di prova (chiamata in correità, deposizione testimoniale, etc.) acquisito, mass. Nn. 142904, 131734, 129556 e Cass. 14 dicembre 1981, d'agnano, in via di massimazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)