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Sez. 1, Ordinanza n. 1836 del 06/06/1979 Cc. (dep. 06/07/1979) Rv. 142904 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO IN GENERE - DI CATTURA - FACOLTATIVI OBBLIGATORI - MOTIVAZIONE - INTERESSI TUTELATI - RAPPORTI TRA INTERESSE AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO E QUELLO ALLA SALVAGUARDIA DEL SEGRETO ISTRUTTORIO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142904-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO IN GENERE - DI CATTURA - FACOLTATIVI OBBLIGATORI - MOTIVAZIONE - INTERESSI TUTELATI - RAPPORTI TRA INTERESSE AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO E QUELLO ALLA SALVAGUARDIA DEL SEGRETO ISTRUTTORIO - CONSEGUENZE.*

La motivazione del provvedimento restrittivo della liberta personale deve contemperare due esigenze egualmente meritevoli di tutela: l'interesse dell'imputato, che deve essere posto in condizione di controllare la legittimita del provvedimento ai fini del ricorso per Cassazione, e l'interesse processuale alla salvaguardia del segreto istruttorio espressamente richiamato dall'art 264 del codice di rito. Dal che il principio che l'Obbligo della motivazione, quanto agli indizi di colpevolezza, e pienamente soddisfatto mediante il semplice richiamo degli elementi di prova acquisiti dal giudice anche senza specificazione della fonte, che puo essere taciuta perfino in Sede di interrogatorio, se puo derivarne pregiudizio all'istruzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)