Sez. 3, Sentenza n. 12099 del 15/01/2002 Ud. (dep. 28/03/2002) Rv. 221367 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Omessa denuncia di trasferimento o possesso - Violazione dell'art.30 della legge n.1089 del 1939 - Natura permanente della contravvenzione - Sussistenza - Fondamento.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
In tema di beni artistici e culturali, il reato contravvenzionale previsto dall'art.30 della legge 1 giugno 1939, n.1089, consistente nell'omessa denuncia del trasferimento di proprietà o della detenzione di cosa di interesse artistico o storico, ha natura permanente in quanto, mancando un termine entro cui ottemperare a detto obbligo, la condotta omissiva si protrae fino al momento nel quale la denuncia viene effettuata.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1039 art. 30, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)