Sez. 3, Sentenza n. 42516 del 21/10/2008 Ud. (dep. 14/11/2008) Rv. 241540 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Omessa denuncia di trasferimento di beni culturali - Collezioni numismatiche - Reato - Configurabilità - Condizioni.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
In tema di tutela penale dei beni culturali, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 decies, L. 25 giugno 2005, n. 109 (di conversione del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonchè per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti"), integra il reato di cui agli artt. 59 e 173 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 la violazione dell'obbligo di denunciare il trasferimento della proprietà o della detenzione di collezioni numismatiche, salvo che si tratti di monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, per le quali è escluso sia l'obbligo di denuncia sia ogni altro obbligo di notificazione alle autorità competenti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 173 CORTE COST., Legge 25/06/2005 num. 109, Legge 25/06/2005 num. 109 art. 2 decies, Decreto Legge 26/04/2005 num. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)