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Sez. 1, Sentenza n. 4166 del 17/10/1989 (Rv. 463876 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DIVIETO NEL RITO CANONICO DI ASSISTENZA DELLE PARTI E DEI DIFENSORI ALL'ESAME DEI TESTIMONI E (DI ASSISTENZA) DEI DIFENSORI ALL'INTERROGATORIO DELLE PARTI - RAGIONI DI RIFIUTO DELLA DECLARATORIA DI ESECUTIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463876-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DIVIETO NEL RITO CANONICO DI ASSISTENZA DELLE PARTI E DEI DIFENSORI ALL'ESAME DEI TESTIMONI E (DI ASSISTENZA) DEI DIFENSORI ALL'INTERROGATORIO DELLE PARTI - RAGIONI DI RIFIUTO DELLA DECLARATORIA DI ESECUTIVITÀ - ESCLUSIONE.*

In Sede di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, la violazione, nel corso del procedimento davanti al tribunale ecclesiastico, del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio, quale situazione ostativa alla delibazione, è riscontrabile soltanto in presenza di una compromissione della difesa negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall'ordinamento dello stato, mentre resta irrilevante una mera diversità di regolamentazione processuale del diritto stesso. Ne consegue che le norme di diritto canonico che vietano alle parti e ai loro difensori di assistere all'esame dei testimoni, nonché ai difensori di assistere all'interrogatorio delle parti, non costituiscono di per sè ragione di rifiuto della declaratoria di esecutività, tenuto conto che le norme medesime consentono agli indicati soggetti un controllo ex post su quegli Atti, con la facoltà di prenderne visione dopo il deposito e di sollecitare eventuali ulteriori attività istruttorie, sicché la mancata presenza agli Atti stessi non viene ad interferire sulla possibilità di difesa nei suoi elementi essenziali. (Conf 1897/86, mass n 445166).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Preleggi art. 31, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)