Sez. 1, Sentenza n. 1897 del 19/03/1986 (Rv. 445166 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DIVIETO NEL RITO CANONICO DI ASSISTENZA DELLE PARTI E DIFENSORI ALL'ESAME DEI TESTIMONI E DEI DIFENSORI ALL'INTERROGATORIO DELLE PARTI - RAGIONI DI RIFIUTO DELLA DECLARATORIA DI ESECUTIVITÀ - ESCLUSIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DIVIETO NEL RITO CANONICO DI ASSISTENZA DELLE PARTI E DIFENSORI ALL'ESAME DEI TESTIMONI E DEI DIFENSORI ALL'INTERROGATORIO DELLE PARTI - RAGIONI DI RIFIUTO DELLA DECLARATORIA DI ESECUTIVITÀ - ESCLUSIONE.*
In Sede di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, la violazione, nel corso del procedimento dinanzi a detto tribunale, del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio, quale situazione ostativa alla delibazione medesima, è riscontrabile soltanto in presenza di una compromissione della difesa negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall'ordinamento dello stato, mentre resta irrilevante una mera diversità di regolamentazione processuale del diritto stesso. Ne consegue che la applicazione in quel procedimento delle norme del rito canonico, ove vietano alle parti ed ai loro difensori di assistere allo esame dei testimoni, nonché ai difensori di assistere allo interrogatorio delle parti, non costituisce di per sè ragione per il rifiuto della declaratoria di esecutività di detta sentenza, tenuto conto che le norme medesime consentono agli indicati soggetti un controllo "ex post" su quegli Atti, con la facoltà di prenderne visione dopo il deposito e di sollecitare eventuali ulteriori attività istruttorie, sicché la mancata presenza agli Atti stessi non viene ad interferire sulla possibilità di difesa nei suoi elementi essenziali. (V 7447/83, mass n 432061; (V 3024/82, mass n 420953).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)