Sez. 1, Sentenza n. 596 del 18/01/1992 (Rv. 475372 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Decreti | Beni sequestrati a norma della legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni - Custode - Compenso - Liquidazione - Decreto - Impugnazione - Mezzi - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Decreti
Il decreto di liquidazione del compenso al custode dei beni sequestrati a norma della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni (in tema di misure di prevenzioni), ancorché abbia carattere decisorio incidendo su situazioni giuridiche di diritto soggettivo del richiedente, non è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., atteso che manca del requisito della definitività, restando oggetto al rimedio generale dell'incidente di esecuzione anche con riguardo al regime stabilito dal nuovo codice di procedura penale (art. 665, 666).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 665, Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)