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Sez. 2, Sentenza n. 11493 del 19/11/1997 (Rv. 510133 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Custodia di cose sequestrate nel corso di procedimento penale - Compenso - Liquidazione - Provvedimento che decide circa l'impugnabilità del decreto di liquidazione - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510133-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI

In tema di liquidazione di spese ed indennità di custodia di cose sequestrate nel corso del procedimento penale, il provvedimento con il quale si procede a detta liquidazione, non può essere oggetto di ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost, ma va impugnato con la procedura di incidente d'esecuzione. Diversamente, avverso il provvedimento che decide sull'impugnazione del provvedimento di liquidazione, stante il carattere decisorio su diritti soggettivi e la definitività, non essendo soggetto ad altra impugnazione, è ammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, DPR 29/07/1982 num. 571 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)