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Sez. 2, Sentenza n. 1284 del 22/06/1983 Ud. (dep. 11/02/1984) Rv. 162588 - 01

IMPUTABILITÀ - CRONICA INTOSSICAZIONE DA ALCOOL O SOSTANZE STUPEFACENTI - NOZIONE - INTOSSICAZIONE TEMPORANEA NON DERIVATA DA CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - ININFLUENZA ANCHE IN CASO DI STATO PATOLOGICO PREESISTENTE CHE DI PER SÈ DIMINUISCA LA CAPACITÀ INTELLETTIVA E VOLITIVA DEL SOGGETTO SENZA ESCLUDERLA.*
Stato
decisa il 1983-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162588-01

IMPUTABILITÀ - CRONICA INTOSSICAZIONE DA ALCOOL O SOSTANZE STUPEFACENTI - NOZIONE - INTOSSICAZIONE TEMPORANEA NON DERIVATA DA CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - ININFLUENZA ANCHE IN CASO DI STATO PATOLOGICO PREESISTENTE CHE DI PER SÈ DIMINUISCA LA CAPACITÀ INTELLETTIVA E VOLITIVA DEL SOGGETTO SENZA ESCLUDERLA.*

L'intossicazione che, a norma dell'art. 95 cod. pen. in relazione agli artt. 88 e 89 dello stesso codice, influisce sulla capacità di intendere e di volere è solo quella che, per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche permanenti, tali da far apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte a una vera e propria malattia psichica. Invece l'intossicazione temporanea, pur se altera la capacità di intendere e di volere, non influisce, tranne che derivi da caso fortuito o da forza maggiore, sull'imputabilità e non è giuridicamente rilevante, anche se si innesti in uno stato patologico preesistente che di per sè diminuisca senza escluderla la capacità intellettiva e volitiva del soggetto. Questi rimane pertanto imputabile, sia pure con diminuzione di pena. (fattispecie in tema di intossicazione da sostanze stupefacenti). (Conf mass n 159298; (Conf mass n 156466; (Conf mass n 152109).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)