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Sez. L, Sentenza n. 703 del 06/02/1982 (Rv. 418495 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA A MEZZO POSTA - EFFETTI PER ENTRAMBE LE PARTI DESTINATARIA E NOTIFICANTE - DECORRENZA DAL GIORNO DELLA CONSEGNA DEL PLICO - NECESSITÀ - DAL GIORNO DELLA SPEDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418495-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA A MEZZO POSTA - EFFETTI PER ENTRAMBE LE PARTI DESTINATARIA E NOTIFICANTE - DECORRENZA DAL GIORNO DELLA CONSEGNA DEL PLICO - NECESSITÀ - DAL GIORNO DELLA SPEDIZIONE - ESCLUSIONE.*

Il termine breve per l'impugnazione decorre, per la parte che ha provveduto alla notificazione della sentenza, dal giorno del perfezionamento della notificazione stessa (anche se questa non è idonea a far decorrere l'analogo termine nei confronti della controparte, per essere stata effettuata nel domicilio reale della medesima) e, pertanto, in caso di utilizzazione del mezzo postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., dal giorno della consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale (artt. 174 e 176 del R.d. 18 aprile 1940 n. 689 e 107 del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229), risultante dalla ricevuta di ritorno, e non già da quello anteriore della spedizione. (V 3817/80, mass n 407663).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 174, Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 176, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)