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Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 16/06/1980 (Rv. 407663 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - CONSEGNA DEL PLICO AL DESTINATARIO - NECESSITA - AVVISO DI RICEVIMENTO - FUNZIONE - NOTIFICA A MEZZO POSTA DEL RICORSO PER CASSAZIONE - MANCANZA DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO O DELLA INDICAZIONE IN ESSO DELLA DATA DI CONSEGNA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - CONSEGUENTE DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407663-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - CONSEGNA DEL PLICO AL DESTINATARIO - NECESSITA - AVVISO DI RICEVIMENTO - FUNZIONE - NOTIFICA A MEZZO POSTA DEL RICORSO PER CASSAZIONE - MANCANZA DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO O DELLA INDICAZIONE IN ESSO DELLA DATA DI CONSEGNA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - CONSEGUENTE DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - NECESSITA.*

La notifica per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale e lo avviso di ricevimento, prescritto dall'art 149 cod proc civ, e il solo documento che fa piena prova sia della data di consegna - e quindi della tempestivita o meno della notificazione - sia della persona a mani della quale detta consegna e stata eseguita. Pertanto, ove tale mezzo di notifica sia adottato per il ricorso per Cassazione, la Mancanza di detto documento (o la non indicazione in esso della data di consegna del plico) implica la radicale inesistenza della notificazione medesima e impone, conseguentemente, la declaratoria di inammissibilita del ricorso, restando preclusa ogni possibilita di rinnovazione ai sensi dell'art 291 cod proc civ. (V 41/77, mass n 383549; (Conf 4441/78, mass n 394101 sulla seconda parte; (Conf 4146/76, mass n 382818 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 174, Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)