Sez. 3, Sentenza n. 22998 del 11/11/2015 (Rv. 637749 - 01)
SOCIETÀ - FUSIONE - IN GENERE | Obblighi risarcitori ex art. 2051 c.c. - Estinzione, per incorporazione, del soggetto obbligato - Trasferimento degli stessi in capo all'incorporante - Sussistenza - Fondamento.
SOCIETÀ - FUSIONE - IN GENERE
La fusione di società, anche mediante incorporazione, realizza una successione universale corrispondente a quella "mortis causa" delle persone fisiche, sicché il nuovo soggetto risultante dalla fusione (o il soggetto incorporante) diviene l'unico e diretto obbligato per i debiti dei soggetti estinti in ragione della fusione o della incorporazione, fra i quali vanno ricompresi anche quelli derivanti da responsabilità di cose in custodia, ex art. 2051 c.c., in relazione ai danni causati da un incendio delle parti comuni di un immobile di proprietà della società incorporata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)