Sez. L, Sentenza n. 6757 del 26/07/1996 (Rv. 498783 - 01)
SOCIETÀ - FUSIONE - IN GENERE | Fusione o incorporazione - Successione universale - Effetti - Debiti nascenti da rapporti di lavoro con i soggetti estinti - Responsabilità del nuovo soggetto o del soggetto incorporante - Sussistenza - Accordi intercorsi fra le società interessate alla fusione o eventuali provvedimenti autorizzatori adottati dall'autorità amministrativa - Ininfluenza.
SOCIETÀ - FUSIONE - IN GENERE
La fusione di società, anche mediante incorporazione, realizza una successione universale corrispondente a quella "mortis causa", con la conseguenza che il nuovo soggetto risultante dalla fusione o il soggetto incorporante diviene l'unico e diretto obbligato per i debiti dei soggetti estinti per effetto della fusione o della incorporazione, fra i quali vanno ricompresi i debiti nascenti da rapporto di lavoro subordinato con i soggetti preesistenti, mentre un eventuale accordo per una diversa ripartizione di tali debiti intervenuto fra le società interessate ha efficacia puramente interna fra le parti stipulanti e non pregiudica il diritto del lavoratore nei confronti del soggetto tenuto per legge al pagamento dei debiti sopraindicati, sul quale neppure può avere incidenza l'eventuale provvedimento di autorizzazione alla fusione emesso dall'autorità amministrativa, non potendo lo stesso derogare alla disciplina dettata in materia dall'art. 2504 cod.civ. (Nella specie trattavasi del decreto del Presidente della Regione siciliana di autorizzazione della Cassa Centrale di Risparmio V.E. ad incorporare la Cassa Rurale ed artigiana di S.Michele).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)