Sez. 1, Sentenza n. 4801 del 13/05/1998 (Rv. 515362 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Totale effetto remissorio e liberazione del debitore dopo la soddisfazione degli impegni assunti col concordato - Sussistenza - Concordato con cessione dei beni ai creditori - Vendita dei beni e liquidazione dei creditori - Eventuali somme residuate dalla liquidazione - Richiesta dei creditori di pagamento degli interessi sospesi durante la procedura concorsuale - Ammissibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE
Il concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, rispondendo all'esigenza di definire ogni rapporto creditorio tra creditori e debitori così da impedire, una volta adempiuti gli impegni derivanti dalla proposta ed omologati dal Tribunale, ulteriori pretese che traggano origine da quello stesso rapporto, ha un totale effetto remissorio e determina sempre, una volta soddisfatti i creditori con la percentuale concordata o con la liquidazione dei beni ceduti, la liberazione dell'obbligato dal debito residuo; è pertanto da escludere che, nell'ipotesi in cui il ricavato della liquidazione dei beni ceduti superi il capitale e gli interessi dovuti ai creditori, questi ultimi possano agire sul residuo al fine di ottenere il pagamento degli interessi che sarebbero spettati al di fuori della procedura concorsuale e la cui decorrenza è rimasta invece sospesa, a norma degli artt. 169 e 55 legge fallimentare, per tutta la durata della suddetta procedura, atteso che anche il concordato con cessione dei beni, sia esso "pro solvendo" o "pro soluto", non comporta il trasferimento della proprietà dei beni ceduti, ma solo il trasferimento, in favore degli organi della procedura concordataria, della legittimazione a disporre di tali beni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1977, Cod. Civ. art. 1984, Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)