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Sez. 1, Sentenza n. 3957 del 18/03/2003 (Rv. 561183 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Effetti remissori e liberatori - Condizioni - Soddisfacimento degli impegni assunti con il concordato da parte del debitore - Sufficienza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561183-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE

Il concordato preventivo - istituto funzionale all'esigenza di definire ogni rapporto obbligatorio tra creditore e debitore sì da impedire, una volta adempiuti gli impegni derivanti dalla proposta ed omologati dal tribunale, ulteriori pretese scaturenti da quei medesimi rapporti - è dotato, in seno al sottosistema civilistico delle procedure concorsuali, di efficacia remissorio - liberatoria totale, determinando sempre, una volta soddisfatti i creditori - nella percentuale concordata, ovvero con la liquidazione dei beni ceduti -, la liberazione dell'obbligato dal debito residuo. In particolare, nel caso di concordato con cessione dei beni, l'obbligato stesso può legittimamente (e definitivamente) ritenersi liberato - giovandosi dell'effetto esdebitatorio della procedura - con la distribuzione del ricavato della liquidazione dei beni ceduti, qual che sia la percentuale attribuita al ciascuno dei creditori chirografari, a differenza di quanto invece previsto in seno alla procedura fallimentare (per effetto della quale il debitore è esposto, ai sensi dell'art. 120 legge fall., anche dopo la sua chiusura, ad azione dei creditori rimasti insoddisfatti).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)