diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 51399 del 23/11/2023 Cc. (dep. 22/12/2023) Rv. 285577 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. - Corrispondenza anonima diretta al detenuto - Trattenimento - Sufficienza del carattere anonimo della missiva - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285577-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ex art. 41-bis ord. pen., è illegittimo il trattenimento disposto in ragione della sola omessa indicazione del mittente, in quanto la limitazione della libertà di corrispondenza di cui all'art. 15 Cost. presuppone la necessità di valutare se il carattere anonimo, in relazione al contenuto dello scritto, costituisca un pericolo per le esigenze investigative, di prevenzione dei reati o per l'ordine e la sicurezza dell'istituto.

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)