diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3216 del 18/12/2025 Cc. (dep. 26/01/2026) Rv. 289305-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale - Limitazioni della libertà di corrispondenza - Motivazione del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria - Contenuti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289305-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti, i quali facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di trattenimento di una missiva in ragione della presenza di più "emoji" e di un periodo incomprensibile, riguardo al quale in sede di reclamo il detenuto aveva offerto spiegazioni vaghe).

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST., Costituzione art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)