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Sez. 3, Sentenza n. 17738 del 14/12/2018 Cc. (dep. 29/04/2019) Rv. 275451 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Riconoscimento della continuazione in fase esecutiva – Onere di allegazione di elementi sintomatici della preventiva programmazione unitaria – Sussistenza – Ragioni.
Stato
decisa il 2018-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275451-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

In tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso il riconoscimento della continuazione per l'ampiezza dell'arco temporale in cui si collocavano i reati e la mancata allegazione di elementi specifici, sintomatici della loro riconducibilità a una medesima preventiva risoluzione criminosa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)