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Sez. 3, Sentenza n. 4404 del 23/07/1979 (Rv. 400945 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - ISCRIZIONE A RUOLO PER L'IMPOSTA COMPLEMENTARE DEL CONDUTTORE PER L'ANNO 1973 - MANCANZA - RIFERIMENTO AL REDDITO PERCEPITO DAL PREDETTO NEL CORSO DELL'ANNO 1972 - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400945-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - ISCRIZIONE A RUOLO PER L'IMPOSTA COMPLEMENTARE DEL CONDUTTORE PER L'ANNO 1973 - MANCANZA - RIFERIMENTO AL REDDITO PERCEPITO DAL PREDETTO NEL CORSO DELL'ANNO 1972 - NECESSITA.*

In applicazione dell'art 1 DL 24 luglio 1973 n 426, convertito nella legge 4 agosto 1973 n 495, al fine di escludere il diritto alla proroga legale della locazione, quando manchi ogni indicazione probatoria in ordine all'iscrizione a ruolo per l'imposta complementare del conduttore per l'anno 1973, deve tenersi conto del reddito percepito dal predetto nel corso dell'anno 1972 e non gia nel corso dell'anno 1973.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)