Sez. 3, Sentenza n. 497 del 20/01/1984 (Rv. 432728 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - REDDITO DEL CONDUTTORE - PROVA DELLA INCLUSIONE DI ESSO NEI LIMITI FISSATI DALLA LEGGE - ADDOSSAMENTO AL CONDUTTORE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - REDDITO DEL CONDUTTORE - PROVA DELLA INCLUSIONE DI ESSO NEI LIMITI FISSATI DALLA LEGGE - ADDOSSAMENTO AL CONDUTTORE.*
In tema di locazione di immobili urbani, la prova di un reddito annuo del conduttore rientrante nei limiti ai quali la legge subordina il beneficio (nella specie, lire 4.000.000 ex lege n. 349 del 1976), deve essere fornita, in applicazione dei principi generali dettati dall'art. 2697 cod. civ., dal conduttore medesimo che invochi detta proroga e con riferimento all'anno antecedente alla intimata scadenza del rapporto (nella specie, 1975), senza che in ipotesi di carenza di tale specifica prova possano assumere rilievo quelle deduzioni od articolazioni istruttorie non idonee ad assolvere la funzione probatoria di quella condizione di proroga del rapporto locativo. (V 4800/81, mass n 415503; (V 4404/79, mass n 400945; (V 2957/78, mass n 392395).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 22/05/1976 num. 349 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)