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Sez. 6, Sentenza n. 4628 del 23/02/1983 Ud. (dep. 19/05/1983) Rv. 159117 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - SIGILLO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159117-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - SIGILLO - NOZIONE.*

Per "sigillo", agli effetti della configurabilità del reato di cui all'art. 349 cod. pen., deve intendersi qualsiasi dispositivo o congegno applicato da una pubblica autorità su una cosa al fine di assicurarne la conservazione e l'identità; esso, quindi, può essere costituito sia da un bollo o da un timbro applicato con ceralacca o su piombo, sia da strisce di carta incollata con la firma dei pubblici ufficiali procedenti, perché anche tali strisce rappresentano un segno, visibile e tangibile, attraverso il quale si manifesta la volontà della pubblica autorità di tutelare cose di cui interessa conservare l'identità, oltre che la consistenza oggettiva. (nella specie trattavasi di sigillo costituito da un filo di ferro con timbro del comune). (Conf mass n 147525).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)