Sez. 6, Sentenza n. 781 del 16/10/1980 Ud. (dep. 06/02/1981) Rv. 147525 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Deve intendersi per 'sigillò, agli effetti dell'art 349 cod pen, qualsiasi dispositivo o congegno applicato dalla pubblica autorita su una cosa, allo scopo di assicurarne la conservazione e l'identita; esso, quindi, puo essere costituito da un bollo o da un timbro applicato su ceralacca o su piombo, sia da strisce di carta incollata, portanti la firma dei pubblici ufficiali procedenti, in quanto tali strisce rappresentano un segno visibile e tangibile attraverso il quale si manifesta la volonta della pubblica autorita di tutelare la cosa di cui interessa conservare l'identita oltre la consistenza oggettiva. (nella specie e stato escluso che costituissero 'sigillì i cartelli contenenti il divieto di proseguire nella costruzione di un'opera iniziata in violazione della legge urbanistica).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)