Sez. 3, Sentenza n. 13692 del 06/11/2001 (Rv. 550032 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI | Condanna definitiva del conducente di un veicolo, investitore di una persona - Conseguenze - Contestazione del proprietario del veicolo, non parte del giudizio penale - Ammissibilità - Portata - Limiti - Perduranti idoneità della condanna in questione a rafforzare la presunzione di responsabilità civile del conducente, ai sensi del primo comma dell'art. 2054 cod. civ., in solido con il proprietario del veicolo, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo - Configurabilità.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI
L'affermazione definitiva della responsabilità penale del conducente di un veicolo che abbia investito una persona, pur se non ha efficacia di giudicato nei confronti del proprietario del veicolo medesimo che non abbia partecipato al processo penale, e pur se quindi può essere dallo stesso contestata, costituisce però elemento di fatto idoneo a rafforzare la presunzione legale di responsabilità civile posta dal primo comma dell'art. 2054 cod. civ. a carico del conducente, in solido con il proprietario del veicolo, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)