Sez. 3, Sentenza n. 15408 del 10/08/2004 (Rv. 575929 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Costituzione del danneggiato nel giudizio penale contro l'autore del fatto dannoso - Conclusione del giudizio con sentenza di condanna - Estensione soggettiva del giudicato - Possibilità del danneggiato di agire civilmente per lo stesso posto contro altri soggetti - Configurabilità - Accertamento autonomo dei fatti da parte del giudice civile - Necessità.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
In tema di risarcimento dei danni, se il danneggiato si costituisce parte civile nel procedimento penale, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento spiega efficacia di giudicato nel confronti suoi e di quanti furono parte in quel giudizio, ma la sua partecipazione al giudizio penale non preclude al danneggiato la possibilità di agire autonomamente in sede civile nei confronti di altri che ritenga - in ipotesi - corresponsabili nell'evento, nel qual caso il giudice civile potrà e dovrà procedere ad una nuova ed autonoma valutazione degli elementi di fatto già valutati dal giudice penale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Proc. Pen. art. 654, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)