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Sez. 1, Sentenza n. 991 del 17/02/1982 (Rv. 418855 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO LIQUIDATO IN PRIMO GRADO - RIVALUTAZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418855-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO LIQUIDATO IN PRIMO GRADO - RIVALUTAZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Nel procedimento di divorzio, affinché il giudice d'appello possa adeguare al mutato valore della moneta l'assegno periodico riconosciuto e liquidato in primo grado in favore di uno dei coniugi, è necessario che quest'ultimo deduca e dimostri la sopravvenuta svalutazione e che le entrate del coniuge onerato non abbiano risentito degli effetti della medesima, ma il giudice, anche in difetto di una specifica prova, in relazione alla accertata natura dei redditi o delle sostanze del coniuge stesso, può ritenere realizzate tali condizioni sulla base di nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. (V 6514/80, mass n 410298; (V 1058/79, mass n 397255; (V 259/77, mass n 383782).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)