Sez. 3, Sentenza n. 259 del 19/01/1977 (Rv. 383782 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ENTITA DELLA SVALUTAZIONE - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - POTERE DISCREZIONALE - RIFERIMENTO AL NOTORIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ENTITA DELLA SVALUTAZIONE - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - POTERE DISCREZIONALE - RIFERIMENTO AL NOTORIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La misura della svalutazione monetaria costituisce nozione di fatto rientrante nella comune esperienza e, quindi, la relativa Determinazione attiene all'Esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale nell'avvalersene non e tenuto ad indicare gli elementi sui quali la Determinazione stessa si fonda, riferendosi questa ad un fatto notorio che il giudice puo porre a fondamento della decisione senza bisogno di prove e senza che la sua valutazione sia censurabile in Cassazione. (V 1373/75, mass n 374915; (contra 3352/75, mass n 377490; (contra 3118/71, mass n 354452; (contra 2863/69, mass n 342668).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)