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Sez. 5, Sentenza n. 26862 del 18/12/2014 (Rv. 633704 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) | Imposta assolta sugli acquisti di carburante - Deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e detraibilità dell'iva - Condizioni - Completezza e sottoscrizione delle schede carburanti di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 444 del 1997 - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633704-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)

In tema di tributi erariali diretti e di IVA, la possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha escluso che potesse essere sufficiente, in assenza della sottoscrizione della scheda, la denominazione o la ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione indicata a mezzo di apposito timbro).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 10/11/1997 num. 444 art. 2, Legge 21/02/1977 num. 31 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)