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Sez. 5, Sentenza n. 25122 del 26/11/2014 (Rv. 633703 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Scheda carburante - Contenuto necessario ai fini della detraibilità IVA e deducibilità IRPEF e IRAP.
Stato
decisa il 2014-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633703-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di IVA, IRPEF ed IRAP, la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti, destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al d.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, compresa l'indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi, non surrogabile da altri documenti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 39, DPR 10/11/1997 num. 444 art. 1, DPR 10/11/1997 num. 444 art. 4, DPR 10/11/1997 num. 444 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)